25.03.2021 – Contributo DECRETO SOSTEGNI

Circolare 25.03.2021

Gent. Le Assistito/a
con la presente informiamo che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge 22 marzo 2021, c.d. Decreto Sostegni.
I contributi destinati agli incaricati alla vendita a domicilio, sono i seguenti:

L’Art. 1 introduce un contributo a fondo perduto, a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato che svolgono attività di impresa, arte o professione, che abbiano subito un calo di almeno il 30% del fatturato e dei corrispettivi medi mensili dell’anno 2020 rispetto a quelli del 2019. L’ammontare del contributo è determinato in misura percentuale sulla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 rispetto al 2019, come segue:

a) 60% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100mila euro;
b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila e fino a 400mila euro;
c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila e fino a 1 milione di euro;
d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro;
e) 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

L’importo del contributo non può essere superiore a 150.000,00 € ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a 1.000,00 €. Per i soggetti che hanno aperto la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini del calcolo della perdita di fatturato medio, fanno riferimento i mesi di attività successivi a quello dell’apertura, mentre, per i soggetti che hanno aperto la partita IVA nel 2020, non potendo fare alcun confronto, spetta ugualmente l’importo minimo del contributo.
Per ottenere l’indennità, che verrà erogata dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul conto corrente intestato al soggetto beneficiario, i soggetti interessati devono presentare, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un  intermediario delegato, un’istanza all’Agenzia delle Entrate, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica.
Le modalità, per la presentazione dell’istanza, devono ancora essere definite dall’Agenzia delle Entrate.

L’Art. 10, comma 3 riconosce un’indennità onnicomprensiva pari a 2.400,00 €, a quegli incaricati che
soddisfano i seguenti requisiti

– Essere titolari di partita Iva attiva e iscritti alla Gestione Separata alla data del 23 Marzo 2021;
– Aver percepito, nell’anno 2019, provvigioni nette per un importo superiore a 5.000,00 €;
– Non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
– Non essere titolari di contratto di lavoro subordinato, ad esclusione di quello intermittente;
– Non essere titolari di pensione.

Quest’indennità è erogata dall’INPS previa domanda da presentare entro il 30 aprile 2021, ad oggi non sono ancora state pubblicate, però, le relative istruzioni operative.

Per entrambi i contributi, sarà nostra premura informarVi non appena verranno pubblicate le istruzioni per poter procedere con la richiesta.

Cordiali Saluti
541 Service Srl